Agevolazioni per i lavoratori nei casi di disabilità

disabilità-1024x768Dal 1992, anno di emanazione della legge n. 104, sono state introdotte agevolazioni fruibili sul posto di lavoro esplicitamente dirette ai genitori e ai familiari di persone con handicap in situazione di gravità (non ricoverate in istituti a tempo pieno) e ai lavoratori disabili. Nel corso degli anni, soprattutto con la legge 388/2000 sono state previste altre agevolazioni, e nel 2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 151, 26/3/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”. Questo testo è oggi il riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per tutti i genitori lavoratori.

I genitori 
I genitori lavoratori di bambini con disabilità, fruiscono prima di tutto delle agevolazioni sulla maternità e paternità stabilite, prima con la legge n. 1204/71, poi con la legge n. 53/2000, infine con il Decreto legislativo n. 151/2001 per tutti i genitori lavoratori.

Le mamme quindi accedono alla fruizione del “congedo di maternità” (prima denominato “astensione obbligatoria”) per cinque mesi complessivi, in genere i due precedenti il parto e i tre successivi alla nascita (ma è possibile utilizzare la flessibilità del congedo, per cui ci si può astenere dal lavoro dal mese precedente il parto e poi per i quattro mesi successivi alla nascita, art. 20, D.L.vo n. 151/2001) e i papà al “congedo di paternità” ma solo in particolari e gravi condizioni; entrambi i genitori possono fruire del “congedo parentale” (prima denominato “astensione facoltativa” e riservato unicamente alla madre che aveva facoltà di fruirlo entro il primo anno di vita del bambino) utilizzabile complessivamente per 10 mesi entro gli otto anni di vita del figlio. Ognuno dei genitori ha comunque sei mesi di congedo parentale a disposizione: questo significa che la madre o il padre possono fruire di sei mesi, m se uno dei due li utilizza tutti, l’altro genitore ha facoltà di utilizzarne solo quattro (la legge, prevede che se è il padre a fruire di almeno tre dei suoi mesi a disposizione, il limite complessivo massimo di mensilità di congedo parentale sale a 11 mesi). Ovviamente nel caso di genitore unico, il congedo parentale è sempre di 10 mesi.
Durante il primo anno di vita del bambino la madre può fruire dei “permessi orari” (prima venivano di prassi indicati come “permesso per allattamento”): due ore al giorno o un’ora al giorno nel caso di orario lavorativo inferiore alle sei ore giornaliere; i permessi orari possono essere fruiti sempre anche dal padre se nascono gemelli, solo a particolari condizioni nel caso di nascita di un bimbo solo (sono previste delle “incompatibilità”: per esempio possono essere fruiti dalla madre quando per lo stesso periodo il padre utilizza i suoi mesi di congedo parentale, ma non può essere il contrario: il padre può utilizzare i permessi orari per il figlio solo se la madre per quello stesso periodo non fruisce del congedo parentale o del suo prolungamento – Circolare INPS n. 109/00, Circolare Ministero Lavoro n. 53/00, Circolare Ministero Tesoro 25/10/00-).

Sono previsti anche “permessi per la malattia del bambino”, da fruire con modalità differenti tra dipendenti pubblici e dipendenti privati: i privati possono assentarsi dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di giornate entro i tre anni di età e questi permessi non sono retribuiti ma sono coperti da contribuzione figurativa (incidono sul calcolo delle ferie e la tredicesima, non sull’anzianità); tra i tre e gli otto anni di età del bambino le giornate previste sono cinque l’anno, senza retribuzione e senza copertura figurativa (possono essere riscattate). Questi permessi competono ad entrambi i genitori, ma sono fruibili in alternativa, se entrambi i genitori sono dipendenti occorre presentare la richiesta dichiarazione di responsabilità in cui si attesta che l’altro genitore non è negli stessi giorni in astensione dal lavoro per lo stesso motivo. I dipendenti pubblici hanno diritto a 30 giorni di permesso retribuito (coperto da contribuzione figurativa e che non incide né su ferie né su anzianità) all’anno per malattia del figlio di età compresa tra uno e tre anni (fruibili da entrambi i genitori, ma in alternativa). Tra i tre e gli otto anni le disposizioni sono le stesse che per i dipendenti privati.
Per tutti è necessario presentare il certificato del pediatra.
Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.
Tutte le agevolazioni previste per i genitori si applicano anche agli affidatari e ai genitori adottivi, con specificità legate al momento in cui il bambino entra a far parte del nucleo familiare e alla sua età.

Ancora, la legge prevede Congedi per eventi e cause particolari. Questi congedi, continuativi o frazionati, non retribuiti, non computati nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere al riscatto), possono essere presi da chiunque per gravi e documentati motivi familiari.
Il Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278, del 21 luglio 2000 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”), all’art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire di detto congedo: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopraindicate;
3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
4. le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
a. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
b. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
c. patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità 
Quando il bambino ha il riconoscimento di handicap in situazione di gravità (ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92) e non è ricoverato a tempo pieno presso istituti (per istituti si intendono strutture residenziali, non si intende il ricovero ospedaliero), i genitori (anche adottivi o affidatari) lavoratori possono accedere ad ulteriori forme di agevolazioni descritte di seguito.

I genitori che possono accedere alle agevolazioni in questione sono:
– I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati anche con contratto a tempo determinato (Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3). Le agevolazioni possono essere fruite da entrambi ma in alternativa.
– Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge sia lavoratore autonomo.
– Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000).
Non hanno ovviamente diritto alle agevolazioni genitori lavoratori autonomi mentre coloro che svolgono attività socialmente utili possono fruire esclusivamente del permesso mensile di tre giorni (art. 65, comma 5, Decreto L.vo 151/01).

– Prolungamento del congedo parentale o permessi orari (fino al compimento del terzo anno di vita del bambino)
Queste agevolazioni devono essere prese in alternativa una all’altra e, nell’ambito della fruizione di una o dell’altra, devono essere fruite da un solo genitore alla volta.

Una volta trascorso il periodo di congedo di maternità (tre mesi dopo il parto o eventualmente quattro mesi dopo il parto nel caso si sia fruito della flessibilità del congedo di maternità) e i successivi sei mesi previsti di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, le madri o in alternativa i padri possono usufruire di un periodo di ulteriore astensione dal lavoro fino al compimento di 3 anni di vita del bambino.
Durante tale periodo il lavoratore riceverà un’indennità pari al 30% della retribuzione così come per il congedo parentale, di cui è appunto il prolungamento. Su tale questione il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 1611/92, (vedi Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43, 1/4/94). Anche l’iter per la richiesta è lo stesso di quello utilizzato per la fruizione del congedo parentale: esistono presso l’INPS moduli prestampati, cui va naturalmente allegato il certificato di handicap in situazione di gravità.
Va fatto notare che il prolungamento del congedo parentale può essere fruito una volta trascorso il periodo “previsto” per lo stesso, cioè sei mesi. Il genitore può anche non godere di tutti i mesi di cui ha diritto di congedo parentale, ma decidere di utilizzarli, così come prevede la legge entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. Il prolungamento può essere fruito solo a partire dal compimento del nono mese di vita del figlio (o decimo, se il congedo di maternità è stato di quattro mesi dopo il parto).
– Permessi orari
Anche per questi si tratta del prolungamento del permesso orario previsto entro il primo anno di vita del bambino per tutti i genitori lavoratori e sono quindi come questo, interamente retribuiti. I genitori di bambini con handicap in situazione di gravità possono continuare a fruire dei riposi giornalieri fino al compimento dei tre anni di età del figlio. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).
Queste ore, fruibili quindi per i genitori di bambini con handicap in situazione di gravità tra due e tre anni di età, possono essere utilizzate da uno contemporaneamente alla fruizione dell’altro del periodo spettantigli di congedo parentale “normale” (non del suo prolungamento, ricordiamo che sono le due agevolazioni alternative l’una all’altra), vedi Circolare INPS n. 133/2000.

Tre giorni di permesso mensili (dopo il compimento dei tre anni di età);
Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000). Vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie (comma 4, art. 33, legge 104/92). Vengono quindi conteggiati ai fini dell’anzianità utile a raggiungere il diritto alla pensione, ma non vengono conteggiati ai fini dell’ammontare della pensione stessa.

I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero.
I tre giorni possono essere presi da entrambi i genitori alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000 specifica che l’alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) e possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre). Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, la Circolare INPDAP n. 24, 29/5/2000 afferma che “i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche frazionatamente nel limite di 18 ore mensili”. In realtà il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha mai emanato una circolare che fa sua tale interpretazione, e i singoli comparti della pubblica amministrazione, su specifica richiesta dell’interessato, hanno facoltà di applicare o meno la frazionabilità.
Quando i figli con handicap in situazione di gravità raggiungono la maggiore età, se il genitore che chiede la fruizione dei permessi mensili è convivente con questo, rimane il diritto incondizionato di goderne, e questo indipendentemente dalla presenza nel nucleo familiare di altra persona che possa accudire quel figlio. Se invece il genitore che chiede la fruizione dei permessi non è convivente con questi, (ricordiamo che parliamo in questo caso di figli maggiorenni), allora per goderne deve dimostrare che la sua assistenza al figlio è continuativa e esclusiva (se quindi nel nucleo dove vive il figlio esiste altra persona che può occuparsi del suo accudimento, per es. la madre o un fratello, a questo genitore sarà negata la fruizione di questa agevolazione).
Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circolare INPS n.80, 24/3/95) e non è mai necessario giustificarne le modalità di utilizzo.
Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vivano più persone handicappate in condizione di gravità maggiori di tre anni di età, la persona che le assiste può fruire di più benefici, consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96); in questo caso occorre presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i permessi.

Congedi retribuiti per due anni
La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388, 23/12/2000, ha introdotto al comma 2 dell’art. 80, la possibilità per i genitori (in alternativa) o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 da almeno cinque anni, di fruire di un periodo di congedo fino a due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa (fino ad un importo massimo, stabilito per il 2001 in £. 70.000.000 lordi annui, poi rivalutato almeno per il 2002 in Euro 37.128,09, cioè £.71.890.000; la rivalutazione è data sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Vedi Circolare INPS n. 85, 26/4/02). L’INPS ha emanato la Circolare applicativa di tale nuova norma, la n. 64 del 15 marzo 2001 e l’INPDAP la Circolare n. 2, 10/1/2002 (nella quale esplicita a chi il lavoratore deve presentare la domanda -la propria amministrazione o ente di appartenenza- e chi è tenuto a corrispondere l’indennità spettante al lavoratore -gli enti datori di lavoro).

Per quanto riguarda l’aspetto della contribuzione figurativa, la Circolare INPS n. 85/2002 afferma che i periodi goduti di questo congedo sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità; la Circolare INPDAP n. 2/2002 afferma che sono utili ai fini del solo trattamento di quiescenza.
I due anni di congedo retribuito, possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma in alternativa. Questo significa che i genitori possono “dividersi” i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. Lo stesso vale per i fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori; ai fratelli viene però sempre richiesta la convivenza. La domanda per fruire del congedo in questione va compilata, per i dipendenti privati sugli appositi modelli predisposti dall’INPS. Il datore di lavoro deve sempre accordare il congedo entro 60 giorni dalla data della richiesta. Nell’articolo che, nella legge finanziaria n. 388/2000 introduce la possibilità del congedo retribuito, si afferma esplicitamente che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92”. Dal momento che il congedo è fruibile anche frazionatamente, e quindi per periodi inferiori al mese, l’INPS precisa che la preclusione alla fruizione dei permessi dell’art. 33 vale anche per quel mese durante il quale, anche solo per una sua parte, si è fruito del congedo retribuito.
Norma di riferimento oggi per questa agevolazione è l’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
È importante sapere che i due anni di congedo retribuito di cui sopra, quindi riservati esclusivamente ai genitori o, in loro assenza, a uno dei fratelli, di persona con handicap in situazione di gravità riconosciuto da cinque anni, non si cumulano con i due anni di congedi per eventi e cause particolari di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, quelli previsti per tutti i genitori e familiari.
Se un genitore di persona con handicap grave fruisce quindi per es. di sei mesi di “congedo per gravi e documentati motivi”, avrà sei mesi in meno di congedo retribuito per il figlio con handicap in situazione di gravità.

Lavoro notturno;
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede;
Indipendentemente dall’età del figlio assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92).

Sebbene il comma 5 dell’art. 33 della legge 104 per queste agevolazioni si riferisca a “persona handicappata” senza il riferimento alla connotazione di gravità, la giurisprudenza si è orientata in questi anni nella direzione di richiedere anche per la fruizione di questa la gravità (esistono alcune Sentenze di Tribunali amministrativi regionali in questo senso).
Non è richiesta la convivenza con la persona con handicap, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b della legge n. 53/00.
Per i dipendenti pubblici l’opportunità della scelta della sede esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza e solo quando nella sede prescelta risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede ma anche su questo punto la giurisprudenza si è orientata a sottoporre le necessità del singolo lavoratore a quelle dell’azienda.

Familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità
Il comma 3, art. 33 della legge n. 104/92 recita che possono fruire dei tre giorni di permesso mensile i parenti e gli affini entro il terzo grado che assistono persone con handicap in situazione di gravità non ricoverate a tempo pieno e conviventi con questi.
L’art. 20 della legge n. 53, 8 marzo 2000, afferma che non è necessaria la convivenza purché l’assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I parenti e gli affini entro il terzo grado possono fruire anche delle agevolazioni previste dal comma 5 dell’art. 33, cioè la scelta della sede di lavoro e la non trasferibilità.
Dopo la scomparsa dei genitori, uno dei fratelli convivente con persona con handicap in situazione di gravità riconosciuta da almeno cinque anni può richiedere i due anni di permesso retribuito (vedi paragrafo relativo) ovviamente se questi non sono stati già utilizzati dai genitori.
Riscatti di periodi di congedo per assistenza a persone con disabilità
I lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno la facoltà di riscattare, a domanda e nella misura massima complessiva di 5 anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e cura dei disabili in misura non inferiore all’80%, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 1994 (art. 14, Decreto Legislativo n. 503/92).
Per coloro che sono stati assunti dopo la data del 1° gennaio 1996 e coloro che comunque rientrano nel sistema pensionistico contributivo (Legge n. 335, 8/8/1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo (art. 1, comma 40):
1. per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
2. per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 5/2/92 n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
Inoltre alle lavoratrici madri (sempre rientranti nel sistema contributivo) spetta un anticipo dell’età per l’accesso alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi.

Altre agevolazioni 
I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera che “I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente legge”. Facilitazioni possono consistere in turni di lavoro più adeguati per genitori con figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità di orario, part-time.

Agevolazioni per i lavoratori con disabilità 
Il lavoratore riconosciuto con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della l. 104/92, può fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese (art. 33, comma 6, legge 104/92). Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.

La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche permessi orari purché non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96) è stata superata con la circolare INPS n. 37/99 la quale consente di fruire, nell’ambito dello stesso mese, di un solo tipo di agevolazione e in ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c.
Se il lavoratore con disabilità convive con una persona anch’essa con disabilità, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona con disabilità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96).
Ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
L’art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dall’1 gennaio 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000), fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
L’INPDAP ha emanato una Circolare informativa, la n.75, 27/12/01 sull’argomento, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza ma anche sull’ammontare della pensione e l’INPS ha prodotto la Circolare n. 29, 30/1/2002, nella quale si afferma che il riconoscimento disposto dalla normativa determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza ai soli fini del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Tipo di agevolazione Aventi diritto

Riferimenti

Permessi e congedi ai genitori 1

  • Bambino fino a tre anni:
  1. Diritto al prolungamento fino a un totale di tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro;
  2. diritto, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito o a tre giorni al mese di permesso retribuito.
  3. Diritto a due anni di congedo retribuito e coperto dai contributi figurativi (godibili nell’arco dell’intera vita lavorativa in forma frazionata fino alla singola giornata)
  • Oltrei 3 annie fino a 8 anni:

Punti 1, 3 e 4 precedenti

  • Dagli 8 anni:

Punti 3 e 4 precedenti

Genitore lavoratore dipendente di bambino con handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma 3) Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
Permessi e congedi ai familiari 1:

  1. Tre giorni al mese di permesso retribuito
  2. Due anni di congedo retribuito (genitori, figli conviventi o coniuge del disabile; figli del disabile con residenza nello stesso stabile.)
  3. Due anni di congedo non retribuiti
Punti 1 e 2: Il familiare deve essere un lavoratore dipendente (pubblico o privato).

Il disabile deve trovarsi in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3

Il figlio convivente ha diritto al congedo di due anni in assenza di altri soggetti idonei

Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
Lavoratore disabile:

Diritto a due ore di permesso giornaliere o in alternativa a tre giorni al mese retribuiti.

I disabili lavoratori dipendenti in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)
Prepensionamento: maggiorazione contributiva pari a 2 mesi ogni anno di servizio, fino a un massimo di 5 anni (pari a 30 anni di lavoro) – 4 mesi se privi della vista I soggetti sordomuti, gli invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% e le categorie assimilabili (Circ. INPS 29/2002) dipendenti pubblici, privati, o di cooperative – su loro richiesta all’INPS

INPS per i lavoratori del settore privato
INPDAP per i lavoratori del settore pubblico

Collocamento obbligatorio (iscrizione alle liste speciali) Persone con percentuale d’invalidità pari o superiore al 46% che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile Centro per l’Impiego Provincia di firenze

Collocamento Mirato Categorie Protette

Sceltadellasede dilavoro

Il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile.

Persona con Handicap grave (L. 104, art. 3 comma 3) Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)
Tipo di agevolazione Aventi diritto

Riferimenti

Rifiuto al trasferimento

Il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.

Persona con Handicap grave (L. 104, art. 3 comma 3) Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)
EsenzioneTicket

Esenzione totale dal pagamento del ticket per analisi, prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisiochinesiterapia e dal pagamento della quota fissa per i farmaci

I minori invalidi con diritto a percepire l’indennità di frequenza; I cittadiniinvalidi civili o affetti da malattie professionali con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%;sordomuti; ciechi assoluti e soggetti convisus inentrambi gli occhi pari o inferiore a 1/20; invalidi dellavoro Sportelli amministrativi dell’ASL di residenza
Protesi, ortesi, ausili per le menomazioni relative alle patologie (riportate sul verbale di invalidità) Minorenni: ne hanno diritto anche senza certificato di invalidità;
Maggiorenni: invalidità pari o superiore al 34%
Sportelli amministrativi dell’ASL di residenza (stessi indirizzi del riquadro precedente)
Adattamenti alla guida o al trasporto: contributo regionale del 20% Persone invalidecivili con patente speciale oppure il cui trasporto necessiti di adattamenti all’auto ASL di residenza –Ufficio protesi
Acquisto dell’automobile:

  • iva al 4%
  • esenzione bollo
  • esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione di proprietà (I.E.T.) e dall’addizionale provinciale (A.P.I.E.T.)
  • detrazione IRPEF del 19% per un importo non superiore ai 18.075,99 € nell’arco di 4 anni anche per la manutenzione straordinaria
La persona disabile o il familiare che la ha fiscalmente a carico.

Il diritto ad ottenere tali benefici varia in base alle condizioni della persona e dalle eventuali modifiche apportate all’auto sia per la guida che per il trasporto.

Per la casistica consultare l’Agenzia delle entrate o l’informa handicap

Regione Piemonte Settore Tributi Via Bogino 19/bis Tel. 800.333.444

da lunedì a venerdì dalle 8.30alle12.30

Per l’esenzionedalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (sia auto nuova che usata) la richiesta deve essere rivolta al Pubblico Registro Automobilistico territorialmente competente (via Piobesi,4–Torino. Tel. 011.6198111).

Altre detrazioni: Agenzia delle Entrate

Barriere architettoniche:

  1. IVA 4%: vedi oltre
  2. detrazione IRPEF50% vedi oltre
  3. detrazione IRPEF 19% vedi oltre
  4. Contributi regionali per eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89)
1-2. La persona disabile con certificato di handicap o di invalidità, il familiare che la ha fiscalmente a carico.

3.Colui che sostiene le spese di adeguamento: la persona invalida stessa (hanno priorità i titolari di invalidità al 100%), o chi li ha fiscalmente a carico, o un parente o qualsiasi altra persona sostenga le spese, o il condominio.

1-2. Agenzia delle Entrate

3. Ufficio tecnico del proprio Comune di residenza; Regione Piemonte–

Direzione dell’Edilizia – 011-432.31.72

Figliacarico: Per ogni figlio viene riconosciuta una cifra pari a 950 euro. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore atre anni. Per ogni figlio disabilele detrazioni sono ulteriormente aumentate di 400 euro. Genitoredi un figlio in situazione di handicap, certificato ai sensi della legge 104/92, art. 3 Agenzia delle Entrate 848.800.444
Tessera di trasporto gratuito: Permette di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto urbano e extraurbano della Regione Piemonte (Pullman, Tram, Autobus) e sui treni. Invalidi pario sup. al 67%; Sordomuti; ciechi assoluti; ventesimisti; minori invalidi; ultra 65enni invalidi con codice 00 o con inv. pari o sup. al 71%; inv. di guerra dalla 1a alla 4a categoria; portatori di handicap (L. 104/92 art. 3) Prenotare al numero: 011-48.16.311302
Dal lun al ven 14-15:30

Fonte: Gruppo Siblings Onlus

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