Adibizione a mansioni inferiori: possibile se funzionale, ad esempio, alla tutela della sicurezza e salubrità del luogo di lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 marzo 2019, n. 8910 – Adibizione a mansioni inferiori: possibile se funzionale, ad esempio, alla tutela della sicurezza e salubrità del luogo di lavoro

Con la sentenza 29 marzo 2019 n. 8910, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. Tale utilizzo deve, inoltre, essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.

L’adibizione a mansioni inferiori in maniera non prevalente ed assorbente non viola i limiti esterni dello “ius variandi” del datore di lavoro né il diritto alla tutela della professionalità solo qualora tali mansioni siano non solo accessorie ma risultino, ad esempio, funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro (così Cass n.1104/2004), condizioni non riscontrabili nel caso in esame.

Fatto

Con sentenza del 21.11.2013 la corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 9.12.2009 che aveva accolto la domanda di J.C. e M.M., accertando l’illegittimità delle sanzioni conservative (multa per la J.C. e multa e sospensione per la M.M.) irrogate dalla datrice di lavoro LIDL Italia srl, in ragione dell’illegittimità della pretesa della società di far svolgere alle dipendenti, inquadrate nel 5° livello del CCNL settore Commercio, secondo turni prestabiliti, anche le inferiori mansioni di pulizia dei servizi igieni, della zona carrelli e dell’area del cortile destinato al parcheggio, ciò sulla scorta di una disposizione generale di “pianificazione delle pulizie” inserita in un prospetto adottato dall’azienda e affisso in bacheca.
La corte bolognese ha rilevato che le mansioni delle ricorrenti descritte nella lettera di assunzione si riferivano a quelle indicate dal CCNL con riferimento all’addetto alle vendite di 5° livello e che il richiamo che il contratto individuale faceva, per una indicata migliore precisazione delle mansioni, ad una job description , pure sottoscritta dalle lavoratrici, non era tale da consentire lo svolgimento delle mansioni di pulizia richieste con le modalità del prospetto affisso in bacheca.
Per la corte distrettuale le attività inserite nella job description potevano infatti essere richieste solo nei limiti della coerenza del disposto di cui all’art.2013 c.c., il cui contenuto, quale norma in bianco, andava integrato con il mansionario previsto dal contratto collettivo, così che poteva richiedersi alle addette alle vendite solo la pulizia della propria cassa alla fine del relativo turno, il riordino e la gestione della merce rotta, oltre che il controllo che gli spazi comuni quali i bagni, il magazzino ed il parcheggio, fossero in ordine e dunque solo all’occorrenza potevano richiedersi operazioni di pulizia , sistemazione locali o scarico di merce.
Pertanto, in base alla stessa job description, non vi erano margini per ampliare i compiti accessori esigibili agli addetti, mentre la richiesta di svolgimento di attività di pulizia a turno,secondo un’organizzazione prestabilita in assenza di personale tipicamente addetto a dette mansioni, violava il disposto di cui all’art. 2013 c.c.
Avverso la sentenza ricorre per Cassazione la LIDL Italia srl con tre motivi, sono rimaste intimate le lavoratrici.

Diritto

Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. in relazione all’art.360 c.l.n.3 c.p.c., per essere il lavoratore tenuto a svolgere le mansioni previste nel contratto individuale nonché quelle, di carattere accessorio, che si rendono necessarie in relazione all’interesse del datore di lavoro ad un utile prestazione e non quelle previste nella declaratoria del contratto collettivo. Si deduce altresì la violazione dell’art.2004 e dell’art.2086 c.c. in quanto la sentenza impugnata escluderebbe che possa essere richiesta al dipendente, oltre che la diligenza tecnica, anche la diligenza effettiva che postula l’espletamento di mansioni marginali ed accessorie , che si rendano necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni principali. I giudici d’appello giungono pertanto erroneamente a definire legittimo che il lavoratore possa non solo ricorrere alla tutela giudiziaria, ma addirittura rifiutare di ottemperare alle direttive del datore di lavoro, nonostante non si sia in presenza di un inadempimento da parte di quest’ultimo. In particolare poi le mansioni del lavoratore di 5 ^ livello – addetto alle operazioni ausiliarie di vendita- non sono mansioni di concetto e dunque possono convivere con mansioni d’ordine , peraltro accessorie. 
Il motivo è infondato. Gli obblighi derivanti dal contratto individuale di lavoro, nel caso di specie in particolare l’obbligo di diligenza del prestatore di lavoro sancito dall’art. 2004 comma 2 c.c. trova il limite nel corrispondente obbligo del datore di lavoro di cui all’art. 2013 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione nella qualifica attribuita, in base alle declaratorie del CCNL applicabile. La contrattazione individuale tra datore e prestatore di lavoro non può, per l’espressa statuizione legislativa di cui all’ultimo capoverso dell’art. 2103 c.c., statuire diversamente, pena la nullità di tale patto contrario. Pertanto l’allegata elencazione e descrizione degli ulteriori compiti assegnati ai dipendenti, definita Job description e fatta sottoscrivere alle due lavoratrici unitamente al contratto, avendo natura di patto aggiuntivo contenente disposizioni in ordine al tipo di mansioni ulteriormente richieste alle lavoratrici, non può che rispettare il divieto legislativo di assegnare alle stesse mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. 
2) con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1362 , 1363 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 c.l n.3 c.p.c., per avere la corte mal interpretato la clausola del contratto individuale relativo alla job description, in cui viene precisato che “all’occorrenza” si dovranno effettuale attività di pulizia accessorie e necessarie. In particolare la sentenza impugnata definisce tale inciso in termini di “eccezionalità e contingenza dell’intervento”, senza operare alcuna correlazione di tale clausola con le altre, senza quindi attribuire ad esse il senso risultante dall’intero contratto e soprattutto senza tener conto del comportamento tenuto, successivamente alla sottoscrizione del contratto, dalle lavoratici ( art.1362 c.c.), che avevano per anni svolto anche mansioni di pulizia. La sentenza peraltro non avrebbe fornito un’interpretazione di senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto,
considerando il termine “all’occorrenza” come necessario ogni qual volta ci sia “sporco da eliminare”.
3) con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2013 c.c., in relazione all’art. 360 c.l n.3 c.p.c., per avere la corte bolognese ritenuto sussistere la dequalificazione nonostante la riconosciuta esiguità quantitativa della mansione di pulizia, dunque la sua marginalità. In particolare la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che detta marginalità (nei fatti incidente su ogni lavoratore per sole quattro volte al mese per poco più di un’ora) è rilevante ai fini dell’esclusione del demansionamento, a prescindere dalla portata qualitativa dell’attività svolta, venendo erroneamente negato il riconoscimento del carattere di accessorietà della attività di pulizia rispetto alle mansioni precipue di addetta alla vendita. Mentre tale carattere di accessorietà, in riferimento alla mansione, è posto in rilievo dalla giurisprudenza della cassazione come “comportamento necessario in relazione all’interesse del datore di lavoro ad un utile prestazione”, proprio in quanto ciò che deve essere salvaguardato è il carattere prevalente ed assorbente delle mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
I motivi, che possono valutarsi congiuntamente essendo connessi, non meritano accoglimento.
Va premesso che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, violazione che non può sussistere per la sola ragione che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità.
Nel caso in esame la corte di merito ha svolto un ragionamento interpretativo della volontà espressa dalla stessa datrice di lavoro nella Job description allegato al contratto di assunzione, rispettoso dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., rilevando che in tale atto la società aveva già delimitato e puntualizzato i compiti accessori esigibili dagli addetti e la possibilità di utilizzo della attività di pulizia o di aiuto allo scarico in maniera marginale, in particolare utilizzando il termine ” all’occorrenza”, locuzione che doveva interpretarsi in termini di eccezionalità e contingenza dell’intervento richiesto, dunque non estensivamente e in modo da eludere i limiti allo jus variandi sancito dall’art.art.2013 c.c.. La corte ha precisato altresì che si trattava di modalità che in realtà contrastavano con l’impiego, sia pure a turno, delle lavoratrici, finalizzato in realtà a coprire posizioni di lavoro – appunto l’addetto alle pulizie – non previste nell’organico aziendale, per lo svolgimento di compiti di fatto non complementari o accessori a quelli del profilo assegnato.
L’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza,anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello ( Cfr cass. 7821/2001).
Tale utilizzo deve, inoltre, essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti , non diversamente risolvibili.
Non a caso la Job descrition ha previsto un impiego “all’occorrenza” nelle mansioni di pulizia e di scarico, con ciò postulando un concetto di esigenza di impiego del lavoratore nella mansione inferiore se non imprevedibile, quanto meno necessitata e contingente.
L’utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito , sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative ( quali l’addetto alle pulizie) non presenti nell’organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art.2013 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.
Ed infatti questa corte ha precisato che l’adibizione a mansioni inferiori in maniera non prevalente ed assorbente non viola i limiti esterni dello “ius variandi” del datore di lavoro né il diritto alla tutela della professionalità solo qualora tali mansioni siano non solo accessorie ma risultino, ad esempio, funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro ( così Cass n.1104/2004), condizioni non riscontrabili nel caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nessuna condanna alle spese conseguendo essendo le lavoratrici solo intimate.
 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 .
Roma , 5.12.2018

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